Archivio | LEGGI & MODULISTICA Feed RSS per questa sezione

RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Spesso ci si chiede come sia possibile installare in modo occasionale o per brevi periodi giochi gonfiabili all’interno di piazze o luoghi pubblici.

Cio’ che è importante sapere è che deve richiedersi la concessione  per l’occupazione del suolo pubblico.

A pie’ di pagina potrete trovare il modulo che il comune di Mantova richiede di compilare affinchè la richiesta del soggetto sia presa in considerazione ed eventulmente accettata, un modulo che potrete utilizzare laddove il vostro comune ne sia sprovvisto.

Ovviamente previa autorizzazione da parte di quest’ultimo.

0 Commenti

Rilascio richiesta Licenza Spettacolo Viaggiante – Comune di Mazzano

Rilascio richiesta Licenza Spettacolo Viaggiante – Comune di Mazzano

Installazione esercizio attrazioni spettacolo viaggiante. :

Per installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio giostre, miniseggiolini, autoscontro, rotonda tiri vari. L’elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.

A chi rivolgersi:

Per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante quali giostre, parchi divertimento e circhi è necessario allo rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Mazzano.

Per lo svolgimento dell’attività occorre:

§  possesso dell’autorizzazione di spettacolo viaggiante;

§  collaudo delle attrazioni valido per l’anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;

§  assicurazione delle attrazioni;

§  numero di registrazione per le nuove attrazioni e, a partire dal 14 dicembre 2009, per tutte le attrazioni già esistenti.

Inoltre per i parchi divertimenti e i circhi occorre il possesso della licenza di agibilità ai sensi dall’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciata dalla Commissione di Vigilanza.

Cosa Occorre Fare

Per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente l’installazione e l’esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.

Presentare istanza, pena l’irricevibilità della stessa, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’attività di spettacolo.

Tempistica

L’autorizzazione ha validità temporanea. Qualora l’installazione ricada su area pubblica, l’autorizzazione comprende anche la concessione dell’area ed ha validità non superiore a 60 giorni.

Scarica il modulo Allegato.

0 Commenti

Problemi con L’Energia Elettrica per lo spettacolo Viaggiante – L’Addio ed il semi ritorno al Forfait

Problemi con L’Energia Elettrica per lo spettacolo Viaggiante – L’Addio ed il semi ritorno al Forfait

Nell’Autunno di quest’anno, l’energia elettrica ed il gas con la determina 8/10 sancisce la possibilità di istallare dei contatori per concessioni temporanee.

I Contatori dovranno essere sempre istallati ogni qual volta si richieda una connessione

per potenze di misura superiore ai 30 KW o per quelle temporanee realizzate con impianti di rete di tipo permanente.

Vi è la possibilità di derogare l’obbligo di istallazione dei gruppi di misura (Contatori) solo per quelle richieste temporanee da eseguirsi mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio quando, in particolare, riguardino:

Connessioni temporanee di potenza non superiore ai 30 KW relative a Spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili qualora situate presso centri storici individuati in base al decreto n 1444.

Un grande problema dunque per gli esercenti dello spettacolo viaggiante per i quali l’energia elettrica è un elemento fondamentale.

Il malcontento non è tardato a farsi sentire, ma a seguito dei “Vitali” interventi da parte della Storica Anesv, in una delibera del 9/2/2012 L’autorità per L’energia Elettrica ha disposto quanto segue:

1. fino a successivo provvedimento, per i punti di prelievo alimentati a mezzo di

connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione, i quantitativi di energia

elettrica consumata sono determinati a forfait, ai fini della regolazione delle

condizioni economiche e delle tariffe relative ai servizi di trasmissione, distribuzione

e vendita dell’energia elettrica, sulla base della potenza richiesta e di una durata di

utilizzo pari a 6 ore/giorno;

2. restano in ogni caso in  vigore gli obblighi di misura dei consumi, che vengono

rilevati e resi disponibili ai clienti finali;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità

www.autorita.energia.it.

Questo e quanto deliberato dall’autorità dell’energia Elettrica e se la situazione è diventata piu’ accettabile lo si deve solo all’intervento dell’Anesv che con il suo contributo, come al solito, ha portato giovamento ai suoi associati e non.

0 Commenti

Corso per il corretto Montaggio di Giochi Gonfiabili

Corso per il corretto Montaggio di Giochi Gonfiabili

In cosa consiste questo famigerato corso e quando e perchè viene richiesto?

Il Decreto del 16 giugno 2008 regolamenta quella che è la formazione degli esercenti spettacoli viaggianti e richiede che tutti coloro che abbiamo frequentato un apposito corso, siano abilitati a certificare il corretto montaggio delle loro attrazioni.

In realtà tali corsi servono ad ovviare quelli che sono i problemi derivanti dalle continue istallazioni di strutture in varie location, problema che in particolare si pone per coloro che vengono qualificati più comunemente “Giostrai”.

Le innumerevoli e continue istallazioni dei soggetti sopra indicati provocavano in automatico la necessità di una dichiarazione di corretto montaggio fatta da soggetti abilitati a rilasciare, appunto, tale dichiarazione.

Per evitare di dover ricorrere continuamente a tecnici abilitati L’Anesv, Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante,  tiene dei corsi per la formazione e la successiva abilitazione  presso le proprie sedi dislocate nelle varie regioni Principali.

Vi è da specificare che il decreto prevede due tipologie di corsi, il primo rivolto agli “Esercenti Esperti”, ovvero a coloro che al 1° Gennaio 1998 erano già in possesso dell’autorizzazione ministeriale di cui alla l.337/1968.

Per essi il decreto prevede una formazione della durata minima di 4 Ore per le piccole attrazioni ed arte di strada, e di 8 Ore per quelle più complesse.

Il corso si conclude con la compilazione di un questionario a risposta multipla di venti domande inerenti gli argomenti trattati durante le varie ore di corso e il rilascio di un attestato di idoneità.

Quelli che invece vengono definiti “Gestori non esperti” devono essere formati con un corso di minimo 8 Ore di pratica per le piccole attrazioni ed arte di Strada di 16 Ore di teoria e di 56 Ore di pratica per le altre tipologie, quindi le più complesse.

Il corso per questa seconda tipologia di soggetti si conclude con la compilazione di un questionario di 40 domande e due prove pratiche, alle quali seguirà la consegna dell’attestato di idoneità.

Come Partecipare?

E’ necessario contattare L’Anesv per avere comunicazione delle date e luoghi in cui si terranno i corsi.

I costi:

Per coloro che sono già associati all’Anesv il costo è di € 150,00

Per gli esercenti non associati all’Anesv il costo è di € 200,00

Per ulteriori informazioni contattare L’anesv

info@anesv.it

Ringraziamo L’anesv per i continui aggiornamenti e supporto ai soggetti del Settore.

Tuttogonfiabili Staff

www.tuttogonfiabili.com

0 Commenti

Requisiti Tecnico-Strutturali per l’apertura di un Parco giochi -Sala Feste e Ludoteche

Requisiti Tecnico-Strutturali per l’apertura di un Parco giochi -Sala Feste e Ludoteche

Ecco tutto quello che serve presentare al Comune per l’apertura delle suddette strutture. L’elenco dei vari documenti richiesti possono variare a seconda del comune quindi è bene informarsi delle eventuali richieste dei propri comuni di appartenenza.

I requisiti che seguono fanno riferimento a quello0 che riguarda l’aspetto tecnico – strutturale del locale.

Oltre ad elencarvi in questo articolo i vari documenti necessari avrete la possibilità, a piè di pagina di scaricare il modulo cliccando sul documento Pdf.

Documentazione richiesta per il parere preliminare sui progetti:

  • Planimetria in scala non inferiore a 1:1000, riportante l’ubicazione dell’edificio in cui si trovano i locali da adibire a pubblico spettacolo e l’area circostante con l’indicazione della destinazione degli edifici ivi situati, della viabilità e delle aree di parcheggio;
  • Piante, sezioni e prospetti in scala non inferiori a 1:100 di tutti i piani interessati all’attività per la quale si richiede il parere della Commissione, inclusi i piani immediatamente sovrastanti, sottostanti ed adiacenti, con l’indicazione della loro destinazione, nonché i percorsi che consentano alle persone presenti di raggiungere un luogo sicuro. I grafici, redatti facendo uso della simbologia prevista dal D.M. 30/11/1983, devono riportare le distanze di sicurezza, le vie d’esodo, e le uscite di sicurezza; Dovranno evidenziare le eventuali compartimentazioni antincendio e la posizione dei mezzi fissi e mobili antincendio;
  • Relazione tecnica che, con riferimento alle prescrizione contenute del D.M. 19.8.1986 n.149 o nel D.m 18.3.96 per gli impianti sportivi, contenga esaurienti notizie in ordine:
  • Alla resistenza al fuoco dei solai e delle altre strutture dell’edificio i dei singoli compartimenti costituenti  il manufatto, con particolare riguardo per le strutture che delimitano la gabbia delle scale e gli altri percorsi predisposti per le vie di fuga;
  • Alle caratteristiche delle scale esistenti, precisando se sono a “prova di fumo” oppure di “tipo protetto”;
  • Alla resistenza al fuoco delle porte esistenti lungo le vie di fuga;
  • Alla reazione al fuoco dei materiali che si intendono impiegare per l’arredamento, per la pavimentazione e per il rivestimento dei locali;
  • Alle sezioni delle aperture di areazione, anche mediante camini, di eventuali “Filtri a Prova di fumo” e alla resistenza al fuoco delle porte di tali filtri.
  • Alla ricettività massima prevista per i vari locali, compreso il personale di servizio;
  • Al “Carico di incendio massimo”, riferito al compartimento, inteso come peso in legna standard per metro quadro di superficie.
  • Alla situazione statica dell’edificio ed in particolare al carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, percorsi compresi, per un sovraccarico non inferiore  a quanto indicato nella circolare  4.7.96, n.156 AA.GG. / STC (G.U. 16.9.96 S.O. N 151) e D.M. LL. PP. 16.1.96 – G.U. 5.2.96 S.O. N.19;
  • Al numero e alla posizione degli impianti igienici distinti per sesso e al numero  e alla posizione degli impianti igienici per portatori di handicap.
  • Al numero e alla posizione degli impianti igienici distinti per sesso e al numero e alla posizione degli impianti igienici per i portatori di handicap;
  • All’esistenza o meno di impianti di ventilazione e di condizionamento, alle loro caratteristiche nonché alle caratteristiche dei locali destinati a centrali di condizionamento e di trattamento dell’aria, precisando se le condotte sono o meno dotate di serrande a funzionamento automatico nell’attraversamento dei muri tagliafuoco.
  • Al numero, posizione, potenzialità e caratteristiche idrauliche degli impianti fissi antincendio predisposti;
  • Ai dati tecnici di eventuali impianti tecnologici, centrali termiche, cucine, ecc., conformemente alla vigente normativa;
  • Alla rispondenza del manufatto alle norme del sul superamento delle barriere architettoniche D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e legge 9.1.1989 n. 13 e D.P.R. 24.7.96 n. 503;
  • Documentazione comprovante la disponibilità del diritto di passaggio (limitatamente al caso in cui le uscite del locale di aprano su terreni di proprietà di terzi);

 Progetto dell’impianto elettrico, redatto in modo da rendere valutabili i seguenti punti:

  • indicazione particolareggiata delle norme di riferimento;
  • classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e lo stato del neutro;
  • modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti.
  • Modalità di scelta dei tipi di impianto in relazione alla classe dei luoghi;
  • Messa a terra e conduttori di protezione;
  • Modalità di istallazione delle condutture e dei componenti con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e al danneggiamento;

 Caratteristiche delle condutture istallate (sigle di designazione secondo le tabelle UNEL relative);

  • Ubicazione dei componenti essenziali dell’impianto elettrico su tavole in scala 1:100 (Punto di consegna energia elettrica, comando di emergenza, quadro generale e quadri secondari, apparecchi di alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva, locale contenente la sorgente di sicurezza e di riserva, locale contenente la sorgente di energia dell’impianto di sicurezza;
  • Dimensionamento dell’impianto di illuminazione di sicurezza e dell’alimentazione di riserva;
  • Presentazione degli schemi unifilari con suddivisioni dei vari circuiti e con l’identificazione della tipologia dei dispositivi di protezione e manovra impiegati;
  • Coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per i guasti;
  • Protezione della struttura contro i fulmini;
  • Caratteristiche e  criteri di scelta adottati per i principali componenti elettrici;
  • Apparecchi di manovra;
  • Dispositivi di protezione;
  • Apparecchi di comando e segnalazione;
  • Apparecchi utilizzatori;
  • Strumentazione;
  • Documentazione richiesta per i parere di agibilità definitiva, relativamente ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo:

1)      Dichiarazione di conformità di tutti i materiali, rilasciate dalle ditte produttrici, dalle quali si evincano le modalità di posa in opera dei materiali impiegati in conformità ai relativi allegati certificati di prova;

2)      Certificati di omologazione rilasciati dal ministero dell’interno per ciascun materiale utilizzato;

3)      Pianta del locale con ubicazione di tutti i materiali di arredo, rivestimento e pavimentazione di cui ai certificati prodotti, a firma del tecnico abilitato;

4)      Dichiarazioni, rilasciate dalle ditte installatrici, attestanti che i materiali di cui ai certificati di prova sono stati installati secondo le dichiarazioni e le modalità contenute nei certificati stessi. Tali dichiarazioni potranno essere rilasciate anche da un tecnico professionista di cui al D.M. 25.3.1985;

Relativamente alle strutture ed ai serramenti REI all’impianto fisso di Estinzione incendi:

  •  Dichiarazione dell’avvenuta istallazione di strutture e/o serramenti REI omologate dal CSE o da altri laboratori autorizzati, specificando il numero e/o i quantitativi di ogni elemento.
  • Andrà inoltre allegata copia della certificazione rilasciata dal laboratorio di prova;
  • Verbale di collaudo dell’impianto di estinzione fisso, nel quale andranno specificati: 

1)      tipo e numero delle bocche da incendio;

2)      caratteristiche idrauliche rilevate e contemporaneità di funzionamento;

3)      tempo di funzionamento minimo assicurato e caratteristiche della riserva idrica eventualmente necessaria.

  • Relativamente agli impianti Elettrici:

1)      progetto esecutivo con elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dalle norme CEI in vigore.

2)      Verifica dell’impianto firmata da un tecnico abilitato che faccia esplicito riferimento alle singole prove previste delle norme CEI in vigore.

3)      Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi della legge 46/1990 e relativi decreti applicativi. Per la Stesura di detta dichiarazione va utilizzato il modello predisposto dal Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato con decreto 20.2.1992 (pubblicato su G.U. n.49 del 49 del 28.2.1992);

4)      Relazione firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica strumentale  attestante che l’illuminamento minimo dia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;

  • Relativamente alle strutture portanti:

 1) Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, con indicazione del sovraccarico, di tutti i solai, delle scale, dei soppalchi dove è prevista la presenza di pubblico.

0 Commenti

SCIA – Una buona notizia per NOI

Prima di lasciarvi alla lettura del seguente articolo facciamo presente quanto segue: Successivamente all’emanazione della SCIA, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare amministrativa e precisamente la n.3791 del 24 Marzo 2011 la quale specifica che: La Scia e di conseguenza “il procedimento automatizzato” sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni ptrpodte alla pubblica sicurezza nonchè quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (Ad esempio le commissioni Provinciale/comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le commissioni Tecniche per le sostanze esplosive etc.)  e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.leg.vo 334/99 e s.m.i.

Detto questo, facciamo presente inoltre che, nonostante le parole della legge appena riportate, alcuni comuni utilizzano la SCIA per il rilascio della Licenza per lo spettacolo Viaggiante.

SCIA – Una buona notizia per NOI

La SCIA NELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, prevedeva il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, il soggetto richiedente poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività dichiarata poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente, previa una seconda comunicazione.

E’ finalmente entrata in vigore la SCIA, un meccanismo che agevolerà non poco il nostro settore.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ”segnalazione certificata di inizio di attività” e ”Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di ”dichiarazione di inizio di attività” e ”Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Cliccando sul file Sotto Avrete la possibilità di scaricare, laddove il vostro comune ne fosse sprovvisto, il Modulo SCIA per la richiesta dello S§pettacolo Viaggiante.

0 Commenti

La Licenza per lo spettacolo Viaggiante

La Licenza per lo spettacolo Viaggiante

In base all’Art. 118 della Cost. “Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni tranne che per assicurarne l’esercizio unitario non siano conferite a provincie, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”

Una delle materie che sono state devolute ai comuni per la loro disciplina è quella che fa riferimento allo “spettacolo Viaggiante”, motivo per cui sia per il rilascio della legata licenza, sia il rilascio del codice identificativo per le strutture gonfiabili, sono di competenza delle autorità amministrative comunali.

Come già richiamato nei precedenti articoli, queste procedure sono, in alcuni casi, aggravate dall’incompetenza di tali amministrazione e del loro personale.

Se l’impreparazione sulla disciplina relativa al rilascio del codice identificativo richiesto dal D.m 18-05-07, per quanto comunque assurdo, può essere plausibile, sembra a dir poco incredibile che questa impreparazione sussista anche per il rilascio di licenze per lo spettacolo viaggiante.

I motivi possono essere vari e tutti poco giustificabili.

Nelle grandi Città il problema può non sussistere in quanto essendo formate da una densità maggiore di popolazione rispetto ai comuni minori è più probabile che le Pubbliche amministrazioni si siano già imbattute in queste richieste.

Diverso per i comuni minori i quali, invece, possono trovarsi per la prima volta di fronte a tale richiesta.

Il fatto che in un comune con popolazione limitata non tutti abbiano interesse a richiedere tale licenza per porre in essere tale attività può risultare abbastanza ovvio, il fatto che, però, un Comune sappia soddisfare solo ed unicamente le richieste della generalità degli individui è a dir poco incomprensibile.

La licenza per lo spettacolo viaggiante viene di regola rilasciata a coloro che intendano svolgere l’attività di “attrazionisti” e non vincola il proprietario al solo utilizzo nel proprio comune.

Di fatti, una volta rilasciata, la struttura ha validità per l’istallazione temporanea in tutti i Comuni di Italia.

Il costo del procedimento è di €  € 14,62 per la domanda + una marca da bollo da € 14,62 per l’autorizzazione + € 0,52 di diritti di segreteria.

Il cittadino può inoltrare la domanda indicando:

-I propri dati anagrafici e fiscali.

-L’oggetto della richiesta

-Dichiarazione di proprietà dell’attrazione o documentazione che ne attesti la proprietà (es: fattura, atto notarile che ne attesti il passaggio di proprietà, ecc.)
-E’ necessario allegare l’autocertificazione antimafia e il collaudo annuale dell’attrazione.

Potete utilizzare il modulo da scaricare per richiedere la vostra licenza a comuni che non abbiano già un modulo preparato per tale evenienza.

In allegato troverete anche il modulo per la richiesta della licenza dello spettacolo viaggiante da utilizzare per la SCIA.

1 Commento

D.m 18-05-2007 per i giochi gonfiabili

D.m 18-05-2007

In particolare per le Giostre gonfiabili

Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita’:Il Decreto ministeriale richiede la registrazione di tutte le attività di spettacolo viaggiante e rilascio di un seguente codice identificativo da parte del Comune.

Nella fattispecie si richiede che:

Riportiamo i seguenti punti utili per poter comprendere e  presentare l’istanza:

1. Si richiede che: Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, ancor prima di essere posta in esercizio, sia registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e’ avvenuta la costruzione o e’ previsto il primo impiego dell’attivita’ medesima o, ancora, e’ presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. Tale codice dovrà essere poi riportato sulla targa metallica, di forma e dimensioni descritte nel suddetto decreto, e apposta in una parte visibile della struttura registrata.

2. L’istanza di registrazione e’ presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attivita’, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell’attivita’.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attivita’ devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio’ risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. 

Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all’atto di registrazione della attivita’ deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l’idoneita’ della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l’attivita’ ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all’accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. E’ fatta salva la facolta’ della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attivita’ e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attivita’ e dall’anno di rilascio.

 7. Il codice deve essere collocato sull’attivita’ tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di….;

Denominazione della attivita’….;

Codice / ;

Estremi del presente decreto…., art. 4.

8. Nel caso in cui l’attivita’ appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attivita’ istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attivita’, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovra’ consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

10. Per l’utilizzo di un’attivita’ esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarita’ della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

La registrazione delle strutture, prevista dal Decreto, deve effettuarsi sia per le attrazioni già esistenti sia per quelle nuove.

Il Decreto aggiunge per la sicurezza di tali strutture che esse siano sottoposte a verifiche periodiche così come indicato nel manuale di uso e manutenzione o in mancanza almeno una volta l’anno da parte di un tecnico abilitato.

Le conclusioni di tale collaudo devo, poi, essere riportate sul libretto delle attività che insieme al manuale di uso e manutenzione devo essere disponibili per gli organi di controllo locali.

Tutte i giochi gonfiabili devono essere registrati.

1 Commento

Licenza spettacolo Viaggiante per attrazioni Gonfiabili

Licenza spettacolo viaggiante:

Cos’è la licenza per lo spettacolo viaggiante?

La licenza per spettacolo viaggiante e attività circense permette di svolgere l’attività di esercente spettacolo viaggiante (giostraio) sul territorio Italiano.

La suddetta licenza viene rilasciata ai sensi dell’art. 69 il quale così sancisce: Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

In generale l’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio Commercio del comune dove tale licenza viene richiesta.

Le condizioni di rilascio sono sottoposte alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931.

Ogni comune dispone di un modulo che il richiedente deve compilare al quale viene poi apposta una marca da bollo.

Nella categoria di attrazione di spettacolo viaggiante rientrano varie categorie di giochi elencati con la seguente divisione: Piccole – Medie e Grandi attrazioni nelle varie normative e man mano sempre aggiornate.

Tra le varie attrazioni nominate risultano i Gonfiabili e così descritti:

GIOCHI GONFIABILI

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico.

Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il “Castello medievale”, la “Balena”, lo “Scivolo pagliaccio”, lo “Scivolo gigante”, la “Bolla d’aria”, ecc.  Tutti i giochi gonfiabili devono essere registrati.

0 Commenti
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube